La Flora Napoli è un'Azienda
industriale a vocazione internazionale che, per le sue dimensioni
e l'importanza delle sue attività, svolge un ruolo
rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e
al benessere delle comunità in cui è presente.
La Flora Napoli opera in una molteplicità di contesti
istituzionali, economici, politici, sociali e culturali
in continua e rapida evoluzione. Tutte le attività
della Floranapoli sono svolte, nell'osservanza della legge,
in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità,
correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi
dei clienti, dipendenti, azionisti, partner commerciali
e finanziari e delle collettività in cui la Floranapoli
è presente con le proprie attività.
Tutti coloro che lavorano nella Floranapoli, senza distinzioni
o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare
tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.
In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della
Floranapoli può giustificare l'adozione di comportamenti
in contrasto con questi principi.
Per la complessità delle situazioni in cui la Floranapoli
si trova ad operare, è importante definire con chiarezza
l'insieme dei valori che la Floranapoli riconosce, accetta
e condivide e l'insieme delle responsabilità che
la Floranapoli assume verso l'interno e verso l'esterno.
Per questa ragione è stato predisposto il Codice
di Comportamento (“Codice”), la cui osservanza
da parte dei dipendenti della Floranapoli è di importanza
fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità
e la reputazione della Floranapoli, fattori che costituiscono
un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa.
I dipendenti della Floranapoli, oltre che adempiere ai doveri
generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione
del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi
dallo svolgere attività in concorrenza con quelle
della Floranapoli, rispettare le regole aziendali e attenersi
ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta
anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2104 del codice civile.
“Art. 2104: Diligenza del prestatore
di lavoro. - Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse
dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione
e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore
e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente
dipende.”
SCARICA IL DOCUMENTO