CODICE DI COMPORTAMENTO
La Flora Napoli e' un'Azienda industriale a vocazione internazionale che, per le sue dimensioni e l'importanza delle sue attività, svolge un ruolo rilevante al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle comunità in cui è presente. La Flora Napoli opera in una molteplicità di contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali in continua e rapida evoluzione. Tutte le le della Floranapoli sono svolte, nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui la Floranapoli è presente con le proprie attività. Tutti coloro che lavorano nella Floranapoli, senza distinzioni o eccezioni,sono impegnati e acquistare un biglietto da visita tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo agire a vantaggio della Floranapoli può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.. Per la complessità delle situazioni in cui la Floranapoli si trova ad operare, è importante definire con chiarezza l'insieme dei valori che la Floranapoli riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che la Floranapoli assume verso l'interno e verso l' esterno. Per questa è stato predisposto il Codice di Comportamento ("Codice"), la cui osservanza della parte dei dipendenti della flora è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della flora e la reputazione per il patrimonio successore dell' 'impresa. I dipendenti della Floranapoli, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede,devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Floranapoli, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 e art. 2106 del codice civile. "Art. 2104: Diligenza del prestatore di lavoro. - Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.” CODICE DI COMPORTAMENTO
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